IL RETTORE 
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli   studi   dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Visto il decreto del Presidente della  Consiglio  dei  Ministri  12
maggio 1989  con  cui,  previo  parere  del  Consiglio  universitario
nazionale, e' stato approvato il piano di  sviluppo  dell'Universita'
per gli anni 1986-1990, che  per  l'Universita'  dell'Aquila  prevede
l'istituzione del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente ed  il
territorio; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Visto il proprio decreto rettorale n. 189-0012 del 30 ottobre 1989,
relativo alle modifiche dello statuto dell'Universita' dell'Aquila e,
in particolare, a  quelle  concernenti,  in  prima  applicazione  del
citato decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1989,  in
nuovo ordinamento della facolta' di ingegneria, basato su sette corsi
di laurea; 
  Preso atto che il Ministero ritiene  che,  nell'attuale  situazione
normativa, possano essere inseriti nei nuovi statuti solo i corsi  di
laurea elencati nel piano quadriennale nonche' quelli che  provengono
dalla  trasformazione  di   corsi   gia'   esistenti;   la   qualcosa
escluderebbe l'inserimento in statuto del nuovo corso  di  laurea  in
ingegneria edile; 
  Viste le ulteriori deliberazioni adottate in  merito  dagli  organi
accademici dell'Universita'; 
  Valutata, pertanto, l'opportunita' di sospendere temporaneamente il
proprio decreto n. 189-0012 del 30 ottobre 1989, in attesa che  nuove
auspicate   disposizioni   legislative    favoriscono    l'attuazione
dell'ordinamento della facolta' di ingegneria di questo Ateneo  nella
sua  forma  completa,  cosi'  come  previsto  nel  suddetto   decreto
rettorale, di sette corsi di laurea, compreso  quello  di  ingegneria
edile; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  In via transitoria, al solo fine di permettere la attivazione,  per
il prossimo anno accademico  1990-91,  del  nuovo  ordinamento  della
facolta' di ingegneria ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio  1989,  ed  in  attesa  che  nuove  disposizioni
legislative consentano l'inserimento nel medesimo statuto  del  corso
di laurea in ingegneria edile, il decreto rettorale n.  189-0012  del
30 ottobre 1989 e' temporaneamente sospeso e privo di efficacia.